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Settore: ECONOMICO-FINANZIARIO
Servizio: TRIBUTI Via delle Magnolie n.1, piano terra 63076 Centobuchi (AP) Responsabile del Servizio Tributi: Dr.ssa Maria Cristina Cameli
tel. 0735 719526 fax 0735 719526-62541 e-mail tributi@comune.monteprandone.ap.it
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| CODICE | DESCRIZIONE |
3901 |
ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
3902 |
ICI PER TERRENI AGRICOLI |
3903 |
ICI PER AREE EDIFICABILI |
3904 |
ICI PER FABBRICATI |
3906 |
ICI - INTERESSI |
3907 |
ICI - SANZIONI |
Per i versamenti inferiori ad € 5,00 annuali non è tenuto effettuare il pagamento dell’imposta.
Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro:
-
per difetto, se la cifra decimale è pari o inferiore a 49 centesimi;
- per eccesso, se la cifra decimale è superiore a 49 centesimi.
A decorrere dall’anno 2008 è stato abrogato l’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici; rimane, comunque, l’ obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. nei seguenti casi:
• GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI DELL’IMPOSTA.
Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell’art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
• GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON È’ STATO UTILIZZATO IL MUI.
Si tratta in particolare degli:
– immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l’utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data;
Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI NEI CASI IN CUI IL COMUNE NON E’ COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
Le fattispecie più significative sono le seguenti:
• l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
• l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
• l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile;
• il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
• l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
• l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio.
• l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
• l’immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all’esenzione o all’esclusione dall’ICI;
• l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
• per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
• l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d’ufficio;
• l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
• è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;
• è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
• l’immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
• l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).
• l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
• si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge;
• l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
• l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
Le dichiarazioni di variazione ICI relative all’anno 2010 vanno redatte su apposito modello ministeriale e presentate direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Monteprandone o spedite mediante raccomandata semplice entro il termine ultimo di presentazione per la dichiarazione dei redditi 2011.
Testo del regolamento (in formato PDF)
Articolo 1
Criteri generali
1. Con il presente regolamento sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.
2. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dal comma 168 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi contenuti nell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
3. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il pagamento del tributo, delle spese di riscossione, nonchè degli adempimenti a carico del Comune per la riscossione e il rimborso, al fine di garantire il vantaggio economico della riscossione stessa.
Articolo 2
Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di
accertamento
1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall’attività di accertamento, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di € 16,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. Se l’importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
Articolo 3
Importi minimi per il versamento dei tributi e per il rimborso dei tributi
1. Non si fa luogo al versamento se l’imposta comunale sugli immobili da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.
2. Non si fa luogo all’iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somma inferiore o uguale a € 5,00.
3. Non si fa luogo al versamento della tassa giornaliera di smaltimento se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.
4. Non si fa luogo al versamento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta o del diritto dovuti.
5. Non si fa luogo al versamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare della tassa dovuta.
6. Gli importi di cui ai punti da 1 a 4 non costituiscono in alcun caso franchigia e sono da considerare con riferimento al periodo per il quale è dovuto il tributo, sia che lo stesso sia dovuto su base annua che nel caso in cui sia dovuto per periodi inferiori all’anno.
7. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l’importo da rimborsare sia inferiore o uguale, per ciascun anno d’imposta, ad € 5,00.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che disciplinano ogni singolo tributo.
2. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si applicano per i crediti d’imposta e per le somme da restituire accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso.
3. Il presente regolamento comporta l’automatica disapplicazione di ogni norma regolamentare precedentemente adottata in materia tributaria, incompatibile con quelle adottate con il presente regolamento.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008
Informativa anno 2010
Informativa anno 2009
Informativa anno 2008
Informativa anno 2007
Informativa anno 2006
Informativa anno 2005
Informativa anno 2004
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