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TITOLO II^

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 51
MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale: ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modifiche allo Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.

3. Nessuna proposta di modifica può essere sottoposta all’esame del Consiglio se prima non sia stata esaminata dalla Commissione consiliare di controllo e garanzia, che la presenta al Consiglio Comunale.

4. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate se non dopo un anno.

5. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.

6. Le modifiche statutarie e l'adozione di un nuovo Statuto sono soggette alle procedure di legge.

7. Una sessione speciale del Consiglio per la revisione dello Statuto viene indetta dopo un anno dalla sua entrata in vigore. Nella fase annuale di applicazione sperimentale non sono precluse modifiche specifiche ed urgenti dello Statuto.

Art. 52
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti :
a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto ;
b) per l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni ed in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie, i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dalle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. Le proposte in materia di regolamenti di competenza del Consiglio Comunale sono presentate dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

5. I regolamenti e le loro eventuali modifiche, salvo che per legge o per previsione statutaria siano di competenza di altri organi, sono votati dal Consiglio Comunale nel loro complesso, a meno che un Consigliere non richieda la votazione articolo per articolo: in tal caso, il regolamento verrà approvato dopo che saranno approvati in prima istanza i singoli articoli e subito dopo il regolamento nel suo complesso.

Art. 53
ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio dell’Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.

 

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