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PARTE II^
ORDINAMENTO
FUNZIONALE
TITOLO
I^
FORME ASSOCIATIVE
CAPO
I^
FORME
COLLABORATIVE
Art. 41
PARTECIPAZIONE
1. L'Amministrazione
comunale garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia
e l'uguaglianza di trattamento di tutti i cittadini.
2. Il Comune
assicura e promuove l'effettiva partecipazione democratica di tutti i
cittadini alla attività politico-amministrativa, economica e sociale
della comunità ed alla attività dell'ente al fine di assicurare
il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. Per gli stessi
fini, il Comune privilegia e favorisce le libere forme associative e le
organizzazioni di volontariato e ne agevola l'accesso alle strutture ed
ai servizi dell'ente.
4. Ai cittadini
sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi
atte a facilitare il loro intervento nel procedimento amministrativo.
L'Amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, accordi con gli interessati al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
5. L'Amministrazione
può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di
soggetti interessati su specifici problemi.
Art.
42
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE
1. Il Comune può
individuare quartieri, quali parti del territorio in cui si articola e
si caratterizza la comunità.
2. I cittadini
che risiedono nel quartiere eleggono il comitato di quartiere.
3. Il Presidente
è il candidato che ha riportato più voti. In caso di parità
è presidente il più anziano di età.
4. Il comitato di quartiere è un organismo comunale di partecipazione,
di iniziativa e di consultazione; promuove l'espressione dei cittadini
singoli o associati.
5. Il Comitato
di quartiere e le libere associazioni possono gestire servizi o strutture
pubbliche di quartiere nonché curare la loro manutenzione sulla
base di convenzioni con il Comune.
6. Il comitato
di quartiere collabora con l'Amministrazione Comunale, quale espressione
parziale della comunità, viene consultato in ordine alle esigenze
del quartiere e può rivolgere al Sindaco e, suo tramite, alla Giunta
ed al Consiglio istanze, petizioni e proposte.
7. L'organizzazione,
l'elezione, la durata e le competenze e le modalità di partecipazione
all'attività amministrativa del comitato di quartiere, sono disciplinate
da apposito regolamento.
CAPO
II
INIZIATIVA
POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art.
43
ASSOCIAZIONI, COOPERAZIONI E VOLONTARIATO
1. Il Comune valorizza
e sostiene le libere forme associative, il volontariato, la cooperazione
operanti nel territorio comunale.
2. E' istituito
presso il Comune di Monteprandone, l'Albo delle libere forme associative.
L'Albo è pubblico e copie di esso sono a disposizione dei cittadini,
presso la casa comunale, per la consultazione.
3. Sono iscritte
a domanda, all'Albo, le forme associative che presentino i seguenti requisiti
: eleggibilità delle cariche, volontarietà delle adesioni
e del recesso dei membri, assenza dei fini di lucro, la presenza di uno
statuto, che abbiano costantemente un numero minimo di almeno 15 iscritti,
pubblicità degli atti e dei registri, che svolgano l'attività
almeno in parte e in modo non occasionale nel territorio del Comune, ed
in esso mantengano attiva una sede o un recapito. Il controllo, circa
la sussistenza di detti requisiti nelle libere forme associative che richiedono
l'iscrizione all'Albo, spetta alla Giunta.
4. Il Comune
favorisce il coordinamento tra le forme associative iscritte all'Albo
con il riconoscimento di una Consulta delle forme associative, di cui
farà parte il Sindaco o suo delegato.
5. Per il raggiungimento
delle finalità di cui al comma 1:
a) L'Amministrazione
comunale può affidare alle libere forme associative, l'organizzazione
di manifestazioni, assegnando i finanziamenti necessari.
b) La concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere, sono subordinati alla predeterminazione
ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità, cui attenersi,
che saranno stabilite in apposito regolamento.
c) Il Sindaco
comunica alla Consulta, nelle forme previste per le comunicazioni ai Consiglieri,
l'ordine del giorno all'esame del Consiglio.
ART.
44
SOGGETTI ECCLESIALI
1. Il Comune riconosce
il ruolo storico, sociale ed educativo svolto dalle parrocchie nella evoluzione
della società civile di Monteprandone. Con le comunità religiose
operanti nel territorio, possono attuarsi forme di collaborazione, nel
rispetto dei relativi ambiti di autonomia.
ART.
45
FORME DI CONSULTAZIONE
1. La consultazione
dei cittadini può avvenire attraverso:
a) la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini;
b) la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinione
c) il referendum consultivo.
2. Gli strumenti
di consultazione popolare sono disciplinati da apposito regolamento.
ART.
46
DIRITTO DI PETIZIONE
1. Le petizioni sono
richieste, rivolte in forma scritta, dai cittadini, associazioni ed enti,
agli organi della Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni
di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento
determina le procedure delle petizioni.
Art.
47
PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE
1. Un decimo dei cittadini
elettori del Comune può presentare proposte per l'adozione di atti
amministrativi che il Sindaco trasmette, entro trenta giorni successivi
al ricevimento, all'organo competente, nella forma della deliberazione
e se comportante spesa, con la indicazione della relativa copertura finanziaria.
2. Il regolamento
disciplina le modalità per la presentazione e le procedure per
il loro esame.
Art.
48
DIRITTO DI ACCESSO
1. Ai cittadini singoli
o associati è garantita la libertà di accesso agli atti
dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Art.
49
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti
dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente
articolo.
2. L'ente si
avvale, di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione
e della pubblicazione alll'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione
ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della conoscenza degli
atti, tra i quali quello telematico.
3. L'informazione
deve essere esatta, tempestiva e completa.
4. La Giunta
comunale e il Sindaco adottano i provvedimenti organizzativi interni idonei
a dare attuazione al diritto di informazione, anche mediante l'affissione
di atti comunali presso la delegazione comunale della frazione di Centobuchi.
5. La consultazione
degli atti è gratuita; il rilascio di copie è subordinato
al solo pagamento del costo di riproduzione e degli eventuali diritti,
previsti da disposizioni di legge.
Art.
50
DIVULGAZIONE DELLO STATUTO
1. Il Comune cura
la diffusione del presente Statuto nella comunità.
2. Cura la consegna
di esemplari dello Statuto nelle scuole medie e promuove incontri per
l'illustrazione e la conoscenza dello stesso.
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