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TITOLO III^
GLI
UFFICI
Art.
32
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1. L'amministrazione
del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici
e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) un'organizzazione
del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi
funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta
da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione
del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle
strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
2. II regolamento
individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della
struttura interna, anche mediante uffici a composizione burocratica mobile.
Art.
33
REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra i settori, gli uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall’apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Gli uffici
sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza
e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità
della struttura.
Art.
34
I RESPONSABILI DEI SETTORI E LORO FUNZIONI
1. I responsabili dei settori sono individuati nel regolamento degli uffici e dei servizi e provvedono ad organizzare i settori, gli uffici e i servizi a loro assegnati, in base alle indicazioni e direttive ricevute dal Direttore generale (se nominato) o dal Segretario comunale (nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore).
2. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’ente e attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati, secondo le direttive impartite dal direttore generale, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. I responsabili dei settori, tra l’altro, stipulano, in rappresentanza dell’ente, i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, rilasciano gli attestati e le certificazioni, provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni.
4. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, alla pronuncia delle ordinanze non contigibili ed urgenti, ecc. e svolgono inoltre le funzioni previste dalla legge n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
5. Nell’ambito dell’esercizio della rappresentanza legale dell’Ente, (tenendo presente il principio della separazione tra indirizzo e gestione) la stessa spetta, per quanto attiene agli atti gestionali, al responsabile dell’area organizzativa di competenza nella materia oggetto della lite, mentre spetta agli organi di governo (Sindaco, assessori, Consiglieri) quando il procedimento riguardi atti di indirizzo o provvedimenti assunti dagli stessi;
6. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
7. Giunta comunale, nell’interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
Art.
35
INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
1. L’Amministrazione Comunale può ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, mediante contratto di diritto privato, le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.
2. Il contratto stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l’accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a tre anni ed è rinnovabile.
3. L'incarico
comporta le responsabilità inerenti alla funzione esercitata.
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all’interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale.
Art.
36
COLLABORAZIONI ESTERNE
1. L’Amministrazione Comunale, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, può conferire incarichi ad istituti, enti, liberi professionisti, esperti, per l’esecuzione di particolari indagini, studi o consulenze.
2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta ed individua gli elementi
essenziali da prevedere in convenzione.
TITOLO IV^
SERVIZI
Art. 37
FORME DI GESTIONE
1. L'attività
diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi
e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile,
compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici
che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa
del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta
della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa
valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla
legge e dal presente Statuto.
3. I servizi
riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. Appositi
regolamenti disciplinano le varie forme di gestione.
TITOLO
V^
CONTROLLO INTERNO
Art. 38
PRINCIPI E CRITERI
1. II bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.
2. L’attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti , specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, d’impulso, di proposta e di garanzia, con I’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell’ente.
Art.
39
REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei
revisori dei conti, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile,
economica e finanziaria della gestione dl Comune.
2. Il collegio
è nominato dal Consiglio comunale e i revisori dei conti, oltre
a possedere requisiti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali,
devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per
I'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità
previsti dalla stessa.
3. Il regolamento
potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine
di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza.
4. Nell'esercizio
delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento,
i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla
sfera delle loro competenze.
Art.
40
IL DIFENSORE CIVICO
1.
La figura del difensore civico potrà essere istituito, in forma
consorziata con comuni limitrofi e previa formalizzazione di appositi
accordi. A tale figura saranno attribuite le competenze, le funzioni e
le prerogative di cui alle vigenti disposizioni legislative e disciplinate
con apposito regolamento.
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