Il pagamento dell’ICI deve essere effettuato dal proprietario ovvero dal titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e rapportata ai mesi dell’anno solare nei quali tale possesso sussiste.
QUANTO SI DEVE PAGARE
L’imposta annua si calcola applicando al valore imponibile degli immobili le seguenti aliquote, stabilite con delibera di C.C. n. 5/2007:
1)
abitazione principale e relative pertinenze (fanno parte di queste ultime una sola unità immobiliare accatastata alla categoria C/06 e/o una sola unità immobiliare accatastata alla categoria C/02):
5 per mille;
2)
unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, e non anche le pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta in 1° grado (ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili ):
5 per mille;
3) a
ltri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli:
6.50 per mille;
4)
terreni non fabbricabili utilizzati per attività agro-pastorali, a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente :
5 per mille;
DETRAZIONI e ULTERIORI DETRAZIONI
Con delibera di C.C. n. 5/2007 sono state deliberate le seguenti detrazioni:
Abitazione principale e relative pertinenze:
€ 103,29Il soggetto passivo ICI può, inoltre, usufruire della maggiore detrazione ICI per l’anno 2007 se sussistono le seguenti condizioni generali:
A) nessuno dei componenti il nucleo familiare è proprietario (o titolare di altro diritto reale) o possessore di altri immobili o quote di essi, oltre a quello adibito ad abitazione principale e relative pertinenze (così come definite nel regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I.);
B) non ha ceduto in locazione gli immobili oggetto della richiesta di ulteriore detrazione ICI;
e se sussiste una delle seguenti condizioni specifiche:
C) il richiedente deve essere titolare di pensione o di assegni minimi e deve aver compiuto alla data del 31 dicembre 2006 l’età di 65 anni e il reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare anagrafico (composto da una sola persona), oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non è superiore a € 10.000,00;
Misura dell’ulteriore detrazione: € 80,00D) il richiedente deve essere titolare di pensione o di assegni minimi e deve aver compiuto alla data del 31 dicembre 2006 l’età di 65 anni e il reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare anagrafico (composto da almeno due persone), oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non è superiore a € 12.000,00;
Misura dell’ulteriore detrazione: € 80,0E) Il richiedente deve essere disabile, con invalidità non inferiore al 75% e il reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare (composto da una sola persona), oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non è superiore a € 10.000,00;
Misura dell’ulteriore detrazione: € 80,00E) nel nucleo familiare del richiedente convive un cittadino con invalidità non inferiore al 75% e il reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare (composto da almeno due persone), oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non è superiore a € 12.000,00;
Misura dell’ulteriore detrazione: € 80,00E) il richiedente è disoccupato di qualsiasi età, non dedito agli studi (con riferimento alla scuola dell’obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di laurea di qualsiasi tipo, comprese le lauree brevi) o a tirocinio gratuito o lavoratore posto in cassa integrazione o in lista di mobilità, con reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare, oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non superiore a € 12.000,00, oltre a € 826,33 per ogni persona a carico;
Misura dell’ulteriore detrazione: € 80,00F) il nucleo familiare del richiedente è composto da almeno tre componenti, il cui reddito complessivo imponibile IRPEF, oltre altri redditi comunque non compresi nella dichiarazione dei redditi, non è superiore a € 10.000,00;
Misura dell’ulteriore detrazione: € 52,00 Il modello per la richiesta dell’applicazione dell’ulteriore detrazione I.C.I. anno 2007 e quello per l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli immobili concessi in comodato sono disponibili presso l’Ufficio Tributi del Comune di Monteprandone o possono essere scaricati nella sezione
Download > Modelli e Domande > Tributi di questo sito.
Tali modelli debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2007.
VERSAMENTI
L’art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., stabilisce che i soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso in due rate:
-
Entro il 16 Giugno 2006 deve essere versata la prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente;
-
Entro il 16 Dicembre 2006 deve essere versato l’importo della seconda rata, pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno.
La legge, inoltre, riconosce al contribuente la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il termine del 16 giugno di ogni anno. E’ ovvio che in questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Si ricorda che la riscossione dell’ICI avviene mediante concessionario e pertanto il dovuto dovrà essere versato sul seguente c.c.p. :
n.
41443375 intestato a
“Equitalia Marche Uno spa” – Agente della riscossione Prov. di Ascoli Piceno.
Si precisa che per adempiere al pagamento sarà possibile recarsi presso lo
sportello della società “Equitalia Marche Uno Spa”, via Della Liberazione n.190, San Benedetto del Tronto, dove l’operazione non avrà alcun costo aggiuntivo, o presso gli uffici postali delle Poste Italiane S.p.A., con spese a carico del contribuente.
Se il versamento viene eseguito
oltre il termine di scadenza può essere regolarizzato in autotassazione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO entro i seguenti termini:
- entro 30 giorni con l’applicazione della sanzione ridotta pari al 3,75% dell’imposta non versata;
- entro il termine di scadenza della dichiarazione ICI dell’anno d’imposta non versato, applicando la sanzione ridotta pari al 6%.
Inoltre, in entrambi i casi, occorre calcolare gli interessi applicando il tasso legale del 2,5%, in ragione annua, per gli effettivi giorni di ritardato pagamento.
DICHIARAZIONE I.C.I.
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi deve essere presentata anche la dichiarazione ai fini ICI da parte dei soggetti passivi per i quali, nel corso del 2006, sono intervenute variazioni ai fini dell’imposta:
15/06/2007, nel caso di presentazione del 730;
02/07/2007, nel caso di presentazione di Unico cartaceo;
31/07/2007, nel caso di presentazione di Unico telematico da parte di persone fisiche non Iva;
25/09/2007, nel caso di presentazione di Unico telematico
Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello
ministeriale.
I moduli sono a disposizione dei contribuenti, presso l’ ufficio tributi sia della sede del Comune di Monteprandone - P.zza Dell’Aquila n.1, che della delegazione di Centobuchi, sita in via delle Magnolie.