Disposizioni regolamentari in materia di importi minimi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali
Delibera di C.C. n. 5 del 31/01/2008
Articolo 1
Criteri generali
1. Con il presente regolamento sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.
2. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dal comma 168 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi contenuti nell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
3. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il pagamento del tributo, delle spese di riscossione, nonchè degli adempimenti a carico del Comune per la riscossione e il rimborso, al fine di garantire il vantaggio economico della riscossione stessa.
Articolo 2
Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di
accertamento
1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall’attività di accertamento, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di € 16,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. Se l’importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
Articolo 3
Importi minimi per il versamento dei tributi e per il rimborso dei tributi
1. Non si fa luogo al versamento se l’imposta comunale sugli immobili da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.
2. Non si fa luogo all’iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somma inferiore o uguale a € 5,00.
3. Non si fa luogo al versamento della tassa giornaliera di smaltimento se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.
4. Non si fa luogo al versamento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta o del diritto dovuti.
5. Non si fa luogo al versamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare della tassa dovuta.
6. Gli importi di cui ai punti da 1 a 4 non costituiscono in alcun caso franchigia e sono da considerare con riferimento al periodo per il quale è dovuto il tributo, sia che lo stesso sia dovuto su base annua che nel caso in cui sia dovuto per periodi inferiori all’anno.
7. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l’importo da rimborsare sia inferiore o uguale, per ciascun anno d’imposta, ad € 5,00.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che disciplinano ogni singolo tributo.
2. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si applicano per i crediti d’imposta e per le somme da restituire accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso.
3. Il presente regolamento comporta l’automatica disapplicazione di ogni norma regolamentare precedentemente adottata in materia tributaria, incompatibile con quelle adottate con il presente regolamento.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008
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