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TRIBUTI COMUNALI

TARIFFE E ALIQUOTE
ANNO 2010

     
     
     
     
     
     
     
       

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2010

ALIQUOTE 2010

(Delibera di C.C. n 50 del 30/11/2009)

Ai sensi del Decreto-Legge 93/2008, a decorrere dall’anno 2008 è esente dall’imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. n.504/92, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Si considera, inoltre, assimilata all’abitazione principale, l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta in 1° grado. In questo caso, il soggetto, a cui è stata concessa l’unità immobiliare in uso gratuito, dovrà:

- utilizzare la stessa quale abitazione principale, e non anche quale pertinenza;
- avere nella stessa la residenza anagrafica;
- non avere alcun diritto reale sulla stessa.

L’esenzione si applica altresì alle pertinenze dell’abitazione principale. Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale, per pertinenza dell’abitazione principale si intende una sola unità immobiliare accatastata alla categoria C/06 (anche se non ubicata nello stesso fabbricato dell’abitazione) e/o una sola unità immobiliare accatastata alla categoria C/02 (a condizione che appartenga ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico).

Sono esclusi dalla esenzione I.C.I. i fabbricati delle categorie catastali A/01, A/08 e A/09, ancorché utilizzati come abitazione principale.

Con atto di C.C. n.50 del 30/11/2009 sono state deliberate le aliquote Ici da applicare per l’anno 2009 nelle seguenti misure

1) abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze: 5 per mille;

2) unità immobiliare, adibita ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9), e non anche a pertinenze, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta in 1° grado (ai sensi dell’art. 10 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili): 5 per mille;

3) fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli: 6.50 per mille;

4) terreni non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorali (a condizione che il soggetto passivo sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale e che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell’anno precedente): 5 per mille.

La detrazione d’imposta, prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e alle relative pertinenze (un solo C/6 e/o un solo C/2), è stata fissata nella misura di € 103,29: tale importo deve essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protraggono tali destinazioni.

VERSAMENTI

Il versamento in acconto dovrà essere effettuato entro il 16 GIUGNO 2010, come pure il versamento in unica soluzione; il versamento a saldo entro il 16 DICEMBRE 2010.

Il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) può essere effettuato mediante bollettino di c.c.p. n. 89048268, intestato alla società “SO.G.E.T. SPA – Monteprandone – AP - ICI” ovvero mediante modello F24.

Si precisa che per adempiere al versamento mediante bollettino di c/cp, il contribuente potrà recarsi presso lo sportello della società “SO.G.E.T. SPA”, viale De Gasperi n.158 – Centobuchi (nei giorni di martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00), dove l’operazione non avrà alcun costo aggiuntivo, ovvero presso gli uffici postali delle Poste Italiane S.p.A., con spese a carico del contribuente.

L’Ufficio Tributi è a disposizione dei contribuenti (dal lunedi al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30, presso la delegazione di Centobuchi; giovedì dalle 15.30 alle 18.00, presso la sede di Monteprandone) per qualunque chiarimento o ulteriori informazioni.

Il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e il modello per l' autodichiarazione del comodato gratuito sono consultabili e disponibili presso la sezione Download > Modelli e domande > Tributi di questo sito.


Disposizioni regolamentari in materia di importi minimi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali
Delibera di C.C. n. 5 del 31/01/2008

Articolo 1
Criteri generali

1. Con il presente regolamento sono stabiliti, per ciascun tributo comunale, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi.
2. Si osservano le disposizioni dettate al riguardo dal comma 168 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché i principi contenuti nell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
3. Gli importi sono fissati tenendo conto delle modalità previste per il pagamento del tributo, delle spese di riscossione, nonchè degli adempimenti a carico del Comune per la riscossione e il rimborso, al fine di garantire il vantaggio economico della riscossione stessa.

Articolo 2
Importi minimi per la riscossione dei crediti derivanti da attività di accertamento

1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo, anche coattiva, e alla riscossione dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall’attività di accertamento, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito e con riferimento ad ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di € 16,00.
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, derivi dalla ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.
3. Se l’importo del credito supera il limite stabilito nel precedente comma 1, si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.

Articolo 3
Importi minimi per il versamento dei tributi e per il rimborso dei tributi

1. Non si fa luogo al versamento se l’imposta comunale sugli immobili da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.
2. Non si fa luogo all’iscrizione a ruolo della tassa rifiuti per somma inferiore o uguale a € 5,00.
3. Non si fa luogo al versamento della tassa giornaliera di smaltimento se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta dovuta.
4. Non si fa luogo al versamento dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare dell’imposta o del diritto dovuti.
5. Non si fa luogo al versamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico se l’importo da versare è inferiore o uguale a € 5,00. Se l’importo da versare è superiore a € 5,00, il versamento deve essere effettuato per l’intero ammontare della tassa dovuta.
6. Gli importi di cui ai punti da 1 a 4 non costituiscono in alcun caso franchigia e sono da considerare con riferimento al periodo per il quale è dovuto il tributo, sia che lo stesso sia dovuto su base annua che nel caso in cui sia dovuto per periodi inferiori all’anno.
7. Non si fa luogo al rimborso del tributo pagato e non dovuto quando l’importo da rimborsare sia inferiore o uguale, per ciascun anno d’imposta, ad € 5,00.

Art. 4
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che disciplinano ogni singolo tributo.
2. Le disposizioni regolamentari di cui ai commi precedenti si applicano per i crediti d’imposta e per le somme da restituire accertati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme stesse, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento o non è ancora prescritto il diritto al rimborso.
3. Il presente regolamento comporta l’automatica disapplicazione di ogni norma regolamentare precedentemente adottata in materia tributaria, incompatibile con quelle adottate con il presente regolamento.

Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008

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