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Guida all'autocertificazione
Che cosa è l’autocertificazione?

E' una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

1) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono le certificazioni?
L'art.2 della L.15/68 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:

La data e luogo di nascita
La residenza
La cittadinanza
Il godimento dei diritti politici
Lo stato di celibe, coniugato o vedovo
Lo stato di famiglia
L'esistenza in vita
La nascita del figlio
Il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
La posizione agli effetti degli obblighi militari
L'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.
L'art. 1 co. 1 del D.P.R. 403/98 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative" ha ulteriormente esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi:

Titoli di studio acquisiti
Qualifiche professionali
Esami sostenuti universitari e di stato
Titoli di specializzazione
Titoli di abilitazione
Titoli di formazione
Titoli di aggiornamento
Titoli di qualificazione tecnica
Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
Codice fiscale Partita IVA
Qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria
Stato di disoccupazione
Qualità di pensionato e categoria di pensione
Qualità di studente
Qualità di casalinga
Qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all'art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall'art.22 della L.958/86
Assenza di condanne penali
Qualità di vivenza a carico
Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

2) Quali sono le dichiarazioni che sostituiscono gli atti notori?

Tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco di cui al punto 1 sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.4 L.15/68 e art.2 co.1 D.P.R.403/98). Queste dichiarazioni possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto (art.3 co.1 D.P.R. 403/98).
Tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante ha diretta conoscenza e rende nel proprio interesse anche quando riguardano altri soggetti (art.2 co.2 D.P.R. 403/98). Tale dichiarazione sostitutiva riguarda anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione è conforme all'originale (art.2 co.2 D.P.R.403/98).

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