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Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Prosecuzione delle attività del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti e Centro RAEE (ricicleria) di Via dell’Industria, snc - Centobuchi in Monteprandone
=>Scritto da: ced.
=>in data 22/01/2010
Ordinanze del Sindaco

Prot. n° 1481
li 22 gennaio 2010

Ordinanza Sindacale n.1/2010

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

VISTO il D.lgs.vo 151/2005, e successive modifiche, inerente la gestione dei RAEE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13 maggio 2009, relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;;

ATTESO che il citato DM 8/4/2008 così come modificato dal DM 13/5/2009 ha stabilito all’art. 2 comma 7 che: “I centri di raccolta di cui all’articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” e che, pertanto, a far data del 18/01/2010 i Centri Comunali di raccolta sono soggetti e si uniformano a tutte le norme e le disposizioni di cui al suddetto DM 8/4/2008.

CONSIDERATO che il Comune di Monteprandone ha progettato e realizzato un centro Comunale di raccolta la cui gestione è stata affidata, in forza della convenzione di servizio rep. 2961/2002 e successive modifiche, al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta comunale società PicenAmbiente Spa, iscritta al n. AN/283 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il corretto esercizio delle attività di Gestione dei Centri di Raccolta Comunali ai sensi del D.M. 8/4/2008 e ss.mm.ii.;

VALUTATO che con riferimento all’applicazione della nuova normativa di cui al DM 8/4/2008 e ss.mm.ii. il suddetto centro debba necessariamente ottenere l’espressa approvazione/autorizzazione prevista all’art. 2 del DM di conformità anche ai requisiti tecnici e gestionali previsti specificati all’allegato I del D.M. 8/4/2008 e ss.mm.i.;

VERIFICATO che la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione della frazione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;

CONSIDERATO che è necessario incentivare, e nel contempo controllare i diversi flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale;

PRESO ATTO che è indispensabile depositare provvisoriamente il rifiuto differenziato prima del successivo trasporto presso gli impianti di trattamento e stoccaggio finale, presso un centro di raccolta custodito, debitamente recintato, munito di idonei contenitori per la raccolta e di idonea pavimentazione, ecc. come è già operante e regolarmente funzionante quello in essere in Via dell’Industria, snc - Centobuchi;


CONSIDERATO che il Comune - di concerto e in collaborazione con la PicenAmbiente Spa - debba procedere ad effettuare una ricognizione tecnica-gestionale sui punti di conformità richiesti dalla nuova normativa e conseguentemente apportare gli eventuali lavori di adeguamento funzionale della struttura, tali nel loro insieme a rendere il Centro di raccolta di Monteprandone in Via dell’Industria, snc - Centobuchi pienamente conforme ai requisiti tecnici e gestionali di cui allegato 1) “Requisiti tecnici gestionali relativi al centro di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati” del D.M. 8/4/2008 così come modificato dal D.M. 13/5/2009, nonché i conseguenti adeguamenti ed integrazioni tecniche-regolamentari e gestionali all’autorizzazione in essere, necessarie per poter espletare l’attività di gestione del centro di raccolta conformemente alle normative ambientali e di settore.

DATO ATTO che il Centro Comunale di raccolta comunale ha comunque una rilevantissima utilità e necessità di interesse pubblico non solo per il comune di Monteprandone (c.d. ricicleria con anche riconoscimento di agevolazioni agli utenti conferenti), ma anche a favore degli altri comuni convenzionati per quanto riguarda la gestione dei rifiuti RAEE di cui al D.lgs.vo 151/2005, essendo una struttura al servizio di circa 14.000 abitanti e nell’anno 2009 ha avviato al corretto recupero circa 34 ton di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, costituiti anche di rifiuti classificati come pericolosi.

Considerato che nelle more del rilascio e ottenimento dell’approvazione da parte del Comune ai sensi dell’art. del DM 8/4/2008 e ss.mm.ii. e della successivamente realizzazione delle predette opere di adeguamento tecnico-gestionale, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, il Comune di Monteprandone deve valutare l’urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicate dall’art. 191 del decreto legislativo n.152/2006 per consentire la prosecuzione delle attività del centro comunale di Via dell’Industria, snc - Centobuchi al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;

VERIFICATA quindi la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica ed ambientale;

Considerato:
  • che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all’art. 191 ex d.lgs. n.152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l’ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario al completamento degli interventi di adeguamento del Centro di raccolta di Via dell’Industria, snc - Centobuchi ;
  • che nelle more dell’esecuzione dei succitati interventi non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all’eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva la temporanea chiusura del centro di raccolta;
  • che la predetta temporanea chiusura del Centro di Raccolta determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all’igiene pubblica, facilitando il ricorso all’abbandono indiscriminato degli stessi o alla commistione dei rifiuti anche pericolosi nella frazione secca ritirata porta a porta.”;
  • che oltre ai succitati pericoli si determinerebbero gravi disagi alla popolazione, con conseguenze negative in merito all’interrompersi dell’abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nel predetto Centro;
  • che al di là dell’immediata impossibilità organizzativa, oltre che logistica, e dell’insostenibile aggravio economico che da ciò deriverebbe, non sussiste allo stato altro possibile sito di conferimento dei rifiuti in questione;
  • che come evidenziato dalla dottrina: ancorché denominati (ex post) Centri di raccolta, tali insediamenti sono strutture per il conferimento differenziato dei rifiuti (urbani e assimilati), “a partire” dalle quali il gestore del pubblico servizio effettuerà poi la raccolta (differenziata) delle frazioni recuperabili e di quelle da avviare al separato smaltimento per motivi di tutela igienico – sanitaria” (A. Muratori – Ambiente & Sviluppo n. 7/2008, p.624);
  • che, come ancora osservato in dottrina, “risultano tutto sommato inconsistenti i tentativi di dimostrare la differenza concettuale – in termini giuridicamente rilevanti – tra una diffusione di cassonetti, campane, contenitori vari lungo la viabilità cittadina, (talora anche accostati in isole elementari), pacificamente ammessa senza autorizzazione alcuna, e la loro concentrazione, con dimensioni maggiorate, in punti discreti, ed appositamente allestiti, della compagine urbana” (op. cit.);
  • che in forza delle considerazioni che precedono si appalesa senza dubbio preferibile, da un punto di vista igienico – sanitario ed ambientale mantenere in attività l’attuale centro di raccolta di Via dell’Industria, snc - Centobuchi, in luogo dell’ipotetica eventuale creazione di numerose isole elementari, peraltro difficilmente realizzabili e gestibili anche per ragioni logistiche, in quanto detto Centro risulta comunque custodito ed assoggettato a precise regole di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;

Considerato INOLTRE:
  • che la PicenAmbiente Spa gestisce la fase della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché le attività di nettezza urbana nel Comune di Monteprandone e nell’ambito della attività di raccolta è istituita la raccolta differenziata tramite un sistema integrato che prevede, come parte rilevante e sostanziale,anche il conferimento dei rifiuti differenziati delle utenze domestiche presso la ricicleria – Centro Comunale di raccolta di Via dell’Industria, snc - Centobuchi;
  • che l’area attrezzata è pertanto attualmente parte integrante e imprescindibile di tale sistema di raccolta differenziata e di raccolta dei rifiuti urbani in genere;
  • che l’esercizio di tale Centro Comunale di raccolta è ritenuto da codesta Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all’interno della dinamica delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, attività queste che tra l’altro sono certamente riconducibili come servizi pubblici essenziali e pertanto non interrompibili;

Considerato altresi’ che, alla luce di quanto precede, l’attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie - avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea del Centro di Raccolta di Via dell’Industria, snc - Centobuchi per quanto attiene l’igiene pubblica e la tutela della salute e dell’ambiente, e dall’altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. - rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 d.lgs.vo n.152/2006 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell’ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Dato atto che, in particolare, il contenuto derogatorio della succitata ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del succitato D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., tale da consentire il protrarsi in attività del suddetto Centro di Raccolta sino al termine dei lavori di adeguamento funzionale;

Visto l’art. 198 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l’art. 181 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. ove è stabilito che “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero…”;

Visto l’art. 192 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi 1) che “l’abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2) che “è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;

Visti gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;

VistI il D.Lgs.vo 16/01/2008 n. 4, che modifica ed integra il D.Lgs.vo n. 152/2006 e ;il D.Lgs.vo 151/2005 e ss.mm.ii che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti Raee;

VISTO l’art. 191 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 (ordinanze contingibili ed urgenti e poteri sostitutivi);

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ce ss.mm.ii. che prevedono l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate da Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di Igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini;

RITENUTO di poter autorizzare quanto richiesto dal momento che tale forma di raccolta differenziata mediante Centro di raccolta Comunale consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico - ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti e al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti;
tutto quanto sopra premesso e ritenuto,
IL SINDACO

con i poteri di cui l’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche. che conferisce al sindaco, qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l’adozione del sopra richiamato art. 191 del D.Lgs. 152/2006,
ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 8/4/2008 e successive modifiche e comunque nelle more del rilascio e ottenimento dell’approvazione da parte del Comune ai sensi del citato DM 8/4/2008 e della realizzazione delle predette opere di adeguamento tecnico-gestionale e degli adeguamenti regolamentari e gestionali conseguenti

1. la prosecuzione delle attività del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti e Centro RAEE (ricicleria) di Via dell’Industria, snc - Centobuchi in Monteprandone per mesi sei a far tempo dalla data odierna, secondo le modalità a tutt’oggi adottate e approvate ai sensi delle disposizioni statali e regionali e comunali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.lgs.vo n. 152/2006;

2. di gestire i rifiuti raccolti presso il Centro Comunale di Raccolta medesimo in conformità a quanto previsto dalla convenzione di servizio in essere rep. 2961/2002 e successive modifiche. stipulata fra l’Amministrazione Comunale di Monteprandone e la PicenAmbiente Spa, nonché in conformità a quanto autorizzato con delibera C.C. 83/2007;

3. di trasmettere la presente ordinanza alla PicenAmbiente Spa, per gli adempimenti conseguenti e connessi, e, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del citato D.Lgs 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione;

4 .la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Comunale e sul sito internet comunale www.comune.monteprandone.ap.it .

AVVERTE

che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (legge 6/12/1971 n°1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene pubblicato



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